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[1]Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione o l'esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina e di uno del concessionario.
[2]La vertenza non potra' essere sottoposta al collegio se prima sovra essa non avra' deliberato il Comitato pei servizi marittimi o non sara' stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
