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[1]In corrispettivo degli obblighi risultanti dal presente capitolato il Governo corrispondera' al concessionario il compenso annuo di lire cinquecentomila (L. 500.000) da pagarsi in tanti dodicesimi maturati. Potra' pero' essere accordata, a richiesta del concessionario, una anticipazione di 19 ventesimi sull'ammontare dell'intero compenso mensile.
[2]In caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio dovra' essere corrisposto al concessionario l'intero compenso come se il viaggio cominciato fosse stato compiuto.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
