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Se il concessionario non adempisse agli obblighi di cui all'art. 23 o se ostacolasse le indagini che l'Ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 21 e dell'art. 23 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato pei servizi marittimi, sara' sospeso il pagamento della sovvenzione.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
