Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nel caso d'interruzione del servizio il Governo potra', con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avra' efficacia di formale e legale costituzione in mora.

[2]Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sara' in facolta' del Governo di chiedere la risoluzione del contratto che potra' senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

[3]Quando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avra' facolta' di prendere possesso dei piroscafi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nelle convenzioni, a rischio, pericolo e responsabilita' del concessionario.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-29;502~art19 · fonte del testo

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