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[1]La composizione degli equipaggi dei piroscafi e' determinata da apposite tabelle stabilite dal Ministero della marina.
[2]Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sara' designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto, con uguale rappresentanza tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe, le parti e' riconosciuto il diritto a rifiuto.
[3]Il concessionario si obbliga di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi stabilito dal Ministero della marina.
[4]Il concessionario avra' facolta' di assumere il personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto.
[5]Il personale di bordo dovra' indossare la divisa che, su proposta del concessionario, sara' approvata dal Ministero della marina.
[6]Il concessionario si obbliga di comprendere, in complesso, negli equipaggi dei piroscafi adibiti alla linea contemplata dal presente capitolato almeno un allievo ufficiale e un allievo macchinista.
[7]L'imbarco sara' fatto su richiesta del Ministero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiale, ma potranno usufruire del vitto ufficiali pagando una retta di lire due al giorno.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
