Art. 2 (Approvazione)
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[1]Per la esecuzione del servizio indicato nell'articolo precedente il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1913-914 e per ogni esercizio successivo fino all'esercizio 1922-923 la somma di lire cinquecentomila.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 maggio 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Leonardi-Cattolica - Facta - Tedesco - Nitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
