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Per le omissioni ed irregolarita' di servizio che non costituiscono mancanze disciplinari punibili con la censura, al personale dei telefoni ed a quello delle poste e dei telegrafi puo' essere inflitta l'ammenda fino a L. 20 per gl'impiegati, e fino a L. 10 per gli agenti subalterni e per gli operai, giusta le norme stabilite dai rispettivi regolamenti.
Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
