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[1]Nel regolamento sono fissate le norme per la qualificazione del personale di ruolo.
[2]Gli impiegati (esclusi quelli del quadro III della tabella A), gli operai e gli agenti subalterni, che sono qualificati ottimi, abbreviano di tre mesi la scadenza del periodo per ogni qualificazione ottenuta.
[3]Le qualificazioni, che hanno dato luogo all'abbreviamento di un periodo, non possono essere computate per l'abbreviamento di altro periodo.
[4]Quando pero' l'abbreviamento di tre mesi non abbia potuto avere effetto per intero in un periodo, la rimanenza e' computata sul periodo successivo.
[5]Col regolamento sara' provveduto a disciplinare la disposizione del comma precedente nei casi di passaggio di quadro, quando in conseguenza di abbreviamenti derivanti da qualificazioni di ottimo, ottenute prima dei passaggi suddetti, si avessero a verificare ingiustificate posposizioni di ruolo tra gl'impiegati di uno stesso quadro.
[6]Gl'impiegati, gli operai e gli agenti subalterni, non qualificati almeno buoni, ritardano di tre mesi, per ogni mancata qualificazione, il compimento del periodo di avanzamento.
[7]Tuttavia una qualificazione di ottimo compensa una precedente mancata qualificazione di buono.
Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
