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[1]Le norme per il reclutamento del personale sono stabilite dal regolamento.
[2]Nei casi di passaggio di categoria o di quadro, gli impiegati, gli operai e gli agenti subalterni che, in conseguenza del passaggio stesso, venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da esso fruito nella categoria o nel quadro che lasciano, conservano la differenza, a titolo di maggiore assegno, ad personam.
[3]Il maggiore assegno e' assorbito dalle successive promozioni.
[4]Il regolamento stabilisce pure le condizioni per l'assunzione del personale fuori ruolo, la retribuzione del personale stesso, e le norme per i passaggi in ruolo.
Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
