Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le norme per il reclutamento del personale sono stabilite dal regolamento.

[2]Nei casi di passaggio di categoria o di quadro, gli impiegati, gli operai e gli agenti subalterni che, in conseguenza del passaggio stesso, venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da esso fruito nella categoria o nel quadro che lasciano, conservano la differenza, a titolo di maggiore assegno, ad personam.

[3]Il maggiore assegno e' assorbito dalle successive promozioni.

[4]Il regolamento stabilisce pure le condizioni per l'assunzione del personale fuori ruolo, la retribuzione del personale stesso, e le norme per i passaggi in ruolo.

Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;528~art7 · fonte del testo

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