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[1]Il numero dei posti del quadro IV della tabella B, e dei quadri I e II della tabella C, puo' essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziate in bilancio.
[2]Il Governo, con la legge dello stato di previsione, indichera' il numero, la qualita' e la spesa del personale da assumere in ruolo, ai sensi del presente articolo.
Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
