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[1]Per ogni categoria le ammissioni di personale sono fatte allo stipendio normale minimo dei quadri:
[2]I della tabella A (segretari, ecc.);
[3]II della tabella B (applicati, contabili, ecc.);
[4]I, II, III e IV della tabella C (operai meccanici, ecc., apparecchiatori, ecc., vice commessi, operaie e commesse);
[5]e limitatamente ai posti di ingegnere e di ispettore sanitario, allo stipendio minimo del quadro II della tabella A.
[6]Le ammissioni al quadro IV della tabella B (telefoniste, ecc.), sono fatte con le norme stabilite dal regolamento, esclusivamente tra il personale di commutazione e dattilografo, fuori ruolo, con la qualifica di completivo, al compiersi di due anni di servizio in tale qualita'.
[7]I passaggi agli altri quadri delle tabelle A e B sono fatti per promozione, secondo le norme stabilite dal regolamento, il quale provvede pure per le promozioni nei vari gradi del quadro III della tabella A.
Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
