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[1]E' nominata una Commissione composta:
[2]di un consigliere di Stato, designato dalla presidenza del Consiglio stesso;
[3]del direttore generale dei telefoni;
[4]di un avvocato erariale, designato dall'avvocato erariale generale;
[5]di un membro del Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni, scelto dal ministro delle poste e dei telegrafi, ed estraneo all'Amministrazione;
[6]del capo ragioniere della Direzione generale dei telefoni.
[7]Il consigliere di Stato assumera' la presidenza, il capo ragioniere dei telefoni funzionera' da segretario.
[8]La suddetta Commissione, oltre all'assegnazione del personale ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, esaminera' i titoli dei concorrenti di cui all'articolo 21, e fara' le sue proposte al ministro entro un mese dalla pubblicazione della presente legge per gli impiegati di cui all'art. 21 ed all'articolo 17, ed entro i due mesi successivi per gl'impiegati di cui all'articolo 16.
Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
