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Gli impiegati provenienti dai quadri III e II della tabella A allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304, per l'Amministrazione postale-telegrafica, e forniti, ai sensi dell'art. 22 della legge 15 luglio 1907, n. 506, i primi di indennita' di lire mille, ed i secondi di indennita' di lire duemila, prenderanno posto (secondo la loro rispettiva anzianita' di grado nel ruolo postale-telegrafico) nel quadro III della tabella A allegata alla presente legge, allo stipendio minimo del grado di capo divisione ed assimilati.
Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
