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Per gli impiegati non provenienti dai ruoli dell'Amministrazione postale-telegrafica, ferme restando le disposizioni relative alla loro assunzione in ruolo nei vari quadri delle tabelle A e B, sara' tenuto valido, agli effetti dell'avanzamento di stipendio, il servizio da essi precedemente prestato presso altre amministrazioni civili dello Stato.
Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
