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[1]Gl'impiegati e gli agenti, provenienti dai ruoli dell'Amministrazione postale-telegrafica, conservano, a tutti gli effetti, le qualificazioni ottenute in applicazione degli articoli 16 e 40 della legge 19 luglio 1907, n. 515; e, chi vi abbia interesse, conserva altresi' il diritto al trattamento stabilito dagli articoli 23 e 30 della legge stessa.
[2]Salva la disposizione dell'art. 20, i suddetti impiegati ed agenti sono collocati nelle tabelle annesse alla presente legge, ciascuno allo stipendio normale o transitorio corrispondente a quello attualmente fruito, in conformita' del seguente prospetto:
[3]Quadri delle tabelle annesse alla Quadri delle tabelle annesse legge 19 luglio 1907, n. 515, alla presente legge, modificata con la legge 30 rispettivamente giugno 1908, n. 304. corrispondenti a quelli controindicati.
[4]Quadri III, II e I della tabella A. Quadri III, II, I della tabella A.
[5]Quadro III della tabella B. Quadro I della tabella B.
[6]Quadri I, II e V della tabella B. Quadro II della tabella B.
[7]Quadro IV della tabella B. Quadro IV della tabella B.
[8]Quadri I e III della tabella C. Quadri III e II della tabella C.
[9]Coloro che in applicazione della disposizione del comma precedente sono collocati ad uno stipendio transitorio, progrediscono, sul detto stipendio, per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno, fino a L. 2700; e poi come gli altri componenti del quadro II della tabella B. Se l'ultimo aumento per raggiungere le L. 2700 risulta inferiore a L. 300, l'ultimo quadriennio e' ridotto in ragione della differenza di stipendio.
[10]Il tempo gia' trascorso da ciacun impiegato od agente nel proprio stipendio e' riconosciuto valido agli effetti dell'avanzamento.
Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
