Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La sistemazione in ruolo degli impiegati, provenienti dalle cessate Societa', ed aventi stipendio di oltre lire 3000, e di tutto il personale proveniente dalla rete gia' sociale di Venezia, sara' fatta nella categoria, nel quadro, ed allo stipendio, che, per ciascuno dei detti impiegati, verranno proposti dalla Commissione di cui all'art. 22, tenute presenti le funzioni da essi esercitate e le attitudini dimostrate in servizio.
[2]Se lo stipendio, che verra' assegnato in seguito alle proposte della Commissione, risultera' inferiore all'importo complessivo dello stipendio e del maggiore assegno attualmente fruiti dagli impiegati di cui si tratta, la differenza sara' loro conservata, a titolo di maggiore assegno ad personam.
[3]I successivi avanzamenti assorbiranno, nella corrispondente misura, i maggiori assegni.
[4]Fino a quando non sara' effettuata la sistemazione disposta nel presente articolo, gli impiegati predetti conserveranno gli assegni ad personam stabiliti dal 2° comma dell'art. 22 della legge 16 luglio 1907, n. 506.
Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
