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[1]Sono stabilite indennita' annue di carica:
- a)per i cassieri, controllori ed esattori in ragione del 10 per cento della cauzione e non oltre L. 600;
- b)per l'economo centrale ed i magazzinieri, di L. 300;
- c)per gli interpreti di lingue estere (esclusa la francese), di L. 240 per ogni lingua, fino al numero massimo di quattro lingue;
- d)per i dirigenti i centralini intercomunali con non meno di cinque circuiti, da un minimo di L. 180 ad un massimo di L. 300;
- e)per i capi turno ed i capi officina, da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 200.
- f)per i capi apparecchiatori ed i capi squadra di L. 150.
[2]Nel regolamento sono specificate le norme per il conferimento delle cariche che danno luogo alle speciali indennita', di cui al presente articolo; ed e' pure disposto in ordine ai criteri in base ai quali sono determinate, caso per caso, le indennita' che variano da un minimo ad un massimo, nonche' per la decorrenza, la cessazione ed il modo di pagamento di tutte le indennita'.
Testo in vigore dal 2 agosto 1909 al 13 febbraio 1915
