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Entro i sei mesi dalla pubblicazione del regolamento indicato nell'articolo precedente, sara' provveduto alla nomina definitiva, senza formalita' di concorso ed esame e in base alla tabella organica annessa alla presente legge, dei veterinari di confine e di porto in servizio con nomina ministeriale, che alla data di promulgazione della legge 16 giugno 1902, n. 272, si trovavano gia' in ufficio da almeno tre anni e che a giudizio di apposita commissione, da istituirsi presso la direzione generale di sanita' pubblica, abbiano sufficienti requisiti di studio e di lodevole servizio prestato. Detta nomina definitiva non avra' pero' effetto se non a condizione che i veterinari designati dalla commissione ottemperino al disposto dell'art. 2 della presente legge, e facciano rinunzia degli impieghi od incarichi da essi eventualmente tenuti e non consentiti dall'articolo stesso.
Testo in vigore dal 29 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
