Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1913 al 30 aprile 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Il compratore a termine e' sempre in diritto di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facolta' non puo' valersi il compratore nel periodo di sei giorni antecedenti quello della liquidazione di borsa.

[2]Le modalita' di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 66.

Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 30 aprile 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art15 · fonte del testo

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