Art. 3 — COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 14 LUGLIO 1927, N. 1764, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 GIUGNO 1928, N. 1483

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[1]((E' costituito un fondo di copertura degli oneri vigenti il quale ricevera' come prima dotazione una somma equivalente al valore capitale dei benefici in corso di godimento a favore degli orfani, e al quale sara' annualmente devoluta una somma equivalente al valore capitale dei benefici di nuova concessione aumentata degli interessi della somma accantonata precedentemente e da cui sara' detratto l'ammontare delle somme pagate nell'anno per i benefici degli orfani. Ogni quinquennio si procedera' mediante un bilancio tecnico alla determinazione del valore capitale dei benefici in corso di godimento e alle conseguenti rettifiche nell'ammontare del fondo di copertura degli oneri vigenti.

[2]E' istituito un fondo di riserva dell'ammontare di L. 50,000 per gli eccezionali bisogni dell'Istituto.

[3]Le eccedenze disponibili di patrimonio dell'Istituto, potranno essere erogate per altre concessioni di posti e borse di studio)).

Testo in vigore dal 2 agosto 1918 al 14 ottobre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1918

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1913 al 2 agosto 1918. 38 parole tolte, 135 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il fondo patrimoniale e' costituito:

tolto: a) dai residui attivi dei passati esercizi e da quelle somme che alla fine di ciascun esercizio risultino non erogate e non impegnate;

tolto: b) da ogni cespite che a tal fine pervenga all'Istitutoaggiunto: E' costituito un fondo di copertura degli oneri vigenti il quale ricevera' come prima dotazione una somma equivalente al valore capitale dei benefici in corso di godimento a favore degli orfani, e al quale sara' annualmente devoluta una somma equivalente al valore capitale dei benefici di nuova concessione aumentata degli interessi della somma accantonata precedentemente e da cui sara' detratto l'ammontare delle somme pagate nell'anno per i benefici degli orfani. Ogni quinquennio si procedera' mediante un bilancio tecnico alla determinazione del valore capitale dei benefici in corso di godimento e alle conseguenti rettifiche nell'ammontare del fondo di copertura degli oneri vigenti.

aggiunto: E' istituito un fondo di riserva dell'ammontare di L. 50,000 per gli eccezionali bisogni dell'Istituto.

aggiunto: Le eccedenze disponibili di patrimonio dell'Istituto, potranno essere erogate per altre concessioni di posti e borse di studio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art3 · fonte del testo

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