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[1]Alla distribuzione delle indennita' sovrintendera' la stessa commissione che, a norma della legge 10 dicembre 1899, n. 431, e' stata istituita pel riconoscimento dei titoli al computo dell'impresa dell'Agro romano come campagna nazionale, alla quale spettera' pertanto riconoscere il diritto all'indennita' e proporre la concessione, col mezzo del Ministero della guerra, al Ministero del tesoro.
[2]Per l'esecuzione della presente legge sara' provveduto con regolamento proposto dal Ministero della Guerra d'accordo con quello del Tesoro.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 8 luglio 1904.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]L. Luzzatti. E. Pedotti.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 14 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
