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[1]L'ammontare delle quote di concorso delle provincie e dei comuni, nella misura fissata dall'art. 2 della presente legge, sara' pagato anticipatamente all'Amministrazione dei telegrafi, e da essa versato integralmente, volta per volta, nelle Tesorerie dello Stato, imputando il versamento anno per anno, ad apposito capitolo del bilancio attivo dello Stato, sotto il titolo di Concorso delle provincie e dei comuni per nuovi uffici telegrafici.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 giugno 1885.
[4]UMBERTO.
[5]Genala. A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
Testo in vigore dal 6 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
