Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per la esecuzione della presente legge sara' stanziato in bilancio un fondo straordinario di lire 2,940,000, in sei quote annuali di lire 490,000 ciascuna a cominciare dall'esercizio 1885-86 sino all'esercizio 1890-91 inclusivo.
[2]Queste sei quote annuali saranno da iscriversi in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici, sotto il titolo; Fondo pei nuovi uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento.
Testo in vigore dal 6 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
