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[1]Estendendosi la rete ai capiluoghi di mandamento e ai comuni di frontiera si procedera' in pari tempo, a norma di un piano regolatore approvato dal Governo, al conseguente migliore ordinamento delle linee secondarie esistenti e al trasporto sulle strade ferrate delle linee che trovansi sulle strade ordinarie parallele.
[2]Le spese per cio' necessarie sono a carico dello Stato.
[3]Le domande per l'apertura dei nuovi uffici saranno soddisfatte nell'ordine e col sistema di attuazione meglio rispondente al piano regolatore.
Testo in vigore dal 6 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
