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Per la sorveglianza e il mantenimento delle linee telegrafiche finora costruite col concorso dei municipii, e di quelle che saranno costruite in seguito, tutti i comuni pagheranno annualmente allo Stato un contributo di lire 20 per chilometro, che potranno essere ridotte a lire 10 qualora il comune fornisca a pie' d'opera i pali per la manutenzione.
Testo in vigore dal 6 luglio 1885 al 9 giugno 1946
