Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1885 al 9 giugno 1946. Leggi il testo vigente →

Per la sorveglianza e il mantenimento delle linee telegrafiche finora costruite col concorso dei municipii, e di quelle che saranno costruite in seguito, tutti i comuni pagheranno annualmente allo Stato un contributo di lire 20 per chilometro, che potranno essere ridotte a lire 10 qualora il comune fornisca a pie' d'opera i pali per la manutenzione.

Testo in vigore dal 6 luglio 1885 al 9 giugno 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-06-28;3200~art4 · fonte del testo

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