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[1]Nei comuni di frontiera, che non sono capoluoghi di mandamento, l'impianto e il mantenimento degli uffici telegrafici che il Governo stimasse conveniente di aprirvi nell'interesse nazionale e la manutenzione delle rispettive linee, sara' a totale carico dello Stato.
[2]Dove i comuni richiedano l'attivazione del servizio per il pubblico, sara' loro obbligo di fornire e mantenere gratuitamente il locale mobiliato per l'ufficio, qualora non vi provveda l'esercente.
Testo in vigore dal 6 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
