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[1]Le spese necessarie per l'impianto degli uffici e per la costruzione delle nuove linee telegrafiche occorrenti per collegarli al punto piu' vicino della rete esistente saranno per una meta' a carico dello Stato, per un quarto a carico della provincia, e per l'altro quarto a carico del comune.
[2]Il computo delle spese si fara' a norma dei prezzi indicati ai nn. 1, 2 e 3 della tabella allegata alla presente legge.
[3]Potra' dall'Amministrazioni diminuirsi di lire 100 al chilometro il concorso complessivo della provincia e del comune, se essi forniranno i pali lungo il tracciato della linea da costruirsi.
[4]Il comune fornira' inoltre, e manterra' gratuitamente, il locale mobiliato per l'ufficio telegrafico, qualora non vi provveda l'esercente. Quest'obbligo continua anche pei comuni in cui sono gia' aperti uffici telegrafici di 3ª categoria.
[5]La proprieta' delle linee telegrafiche e del materiale tecnico degli uffici spetta per intero allo Stato.
Testo in vigore dal 6 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
