Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sara' istituito dentro un sessennio, a datare dal 1° luglio 1885, un uffizio telegrafico governativo di 3ª categoria in tutti i comuni capoluoghi di mandamento che ne sono tuttavia sprovveduti e possono essere collegati alle rete esistente col mezzo di linee sospese, a condizione che essi e le provincie rispettive si assumano gli oneri prescritti dalla presente legge.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a compiere lo impianto di tali uffici anche nel periodo piu' breve di quattro anni.
Testo in vigore dal 6 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
