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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approprovato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati al Parlamento e modificati con note di variazioni presentate alla Camera il 28 maggio 1923.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 17 giugno 1923.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]DE STEFANI.
[11]Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Testo in vigore dal 20 giugno 1923 al 16 dicembre 2009
