Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1899-1900, e non oltre il mese di dicembre 1899, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei Deputati il 29 novembre 1898, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresi' delle posteriori note di variazioni presentate sino al 5 giugno 1899 (esclusa quella riguardante l'Amministrazione della marina in data del 25 aprile 1899, n. 87 bis) e delle economie e dei maggiori assegni dipendenti da semplici trasporti di somme da un capitolo all'altro dei bilanci, proposti dalla Giunta generale del bilancio, sugli stati di previsione colle relazioni presentate alla Camera sino a tutto il 13 giugno 1899. 1
[7]Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potra' anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessita' con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.
[8]Nulla sara' innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione 1899-1900, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, ne' negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo, approvati, pei diversi Ministeri ed Amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1898-99 e con quella di assestamento, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 18 giugno 1899.
[11]UMBERTO.
[12]P. BOSELLI.
[13]Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 dicembre 1899, n. 439
1La L. 17 dicembre 1899, n. 439 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'autorizzazione data al Governo del Re, con la legge del 18 giugno 1899, n. 217, di esercitare provvisoriamente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 fino a che non siano tradotti in legge, e' prorogata a tutto il mese di febbraio 1900 ed estesa alle note di variazioni presentate fino al 28 novembre 1899, ferme restando tutte le disposizioni da cui e' accompagnata l'autorizzazione medesima".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1900 al 16 dicembre 2009
