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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La disposizione dell'art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286, che stabilisce l'esenzione dalle tasse postali per la corrispondenza relativa alle spese di spedalita' con ricevuta di ritorno, scambiata tra l'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma ed i sindaci dei comuni del Regno, e' estesa alla corrispondenza che, per lo stesso oggetto, si scambia tra le RR. prefetture ed i sindaci dei comuni medesimi.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Calissano.
[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 9 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
