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[1]I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della piu' costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprieta', e godranno a questo riguardo degli stessi diritti o privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.
[2]Essi andranno esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio militare obbligatorio, sia nell'Esercito che nella Marina, nella Guardia Nazionale o nella Milizia; saranno pure esenti da ogni uffizio giudiziario e municipale, come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale.
Testo in vigore dal 1 maggio 1872 al 9 maggio 2025
