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Le Parti contraenti, nell'intento di evitare possibili contestazioni e ben determinare la condizione giuridica dei cittadini d'uno Stato stabiliti nell'altro, convengono che saranno considerati come cittadini italiani in Guatimala e come cittadini guatimalesi in Italia quelli che, recatisi a dimorare nello Stato dell'altra Parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalita' del paese natio.
Testo in vigore dal 1 maggio 1872 al 9 maggio 2025
