Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1872 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Saranno considerati come bastimenti guatimalesi in Italia e viceversa come italiani in Guatimala quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalita' dei bastimenti di commercio.
Testo in vigore dal 1 maggio 1872 al 9 maggio 2025
