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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' autorizzato l'aumento di un milione al fondo assegnato per l'anno 1879 dalla legge 20 giugno 1877, n. 3909, alla costruzione di strade nelle provincie che piu' ne difettano.
[8]Il fondo assegnato all'esercizio 1881 dalla citata legge per lo stesso oggetto sara' diminuito dell'egual somma.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 23 febbraio 1879.
[11]UMBERTO.
[12]R. Mezzanotte.
Testo in vigore dal 3 marzo 1879 al 16 dicembre 2009
