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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' fatta facolta' al Governo del Re di prelevare, durante il mese di aprile 1870, sui capitoli 61, 80-A, 92, 106 del bilancio passivo delle Finanze, presentato al Parlamento il 7 marzo 1870, il dodicesimo della maggiore somma in essi presunta pel regolare andamento dei relativi servizi, il nono di quella richiesta col capitolo 118, e l'intero importo assegnato coi due capitoli 178 sexies, septies.1 2
[8]Qualora le modificazioni agli organici amministrativi, da cui quegli aumenti derivano, non venissero sanzionate, le somme spese in base alla presente Legge (risultanti dall'annessa Tabella A) formeranno parte, come unico capitolo, delle spese straordinarie del Ministero suddetto nel bilancio del 1870.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[10]Dato a Firenze addi' 31 marzo 1870.
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli
[13]Quintino Sella.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 aprile 1870, n. 5622
1La L. 28 aprile 1870, n. 5622 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "a tutto maggio sono continuate al Ministro delle Finanze le facolta' che gli furono conferite con gli articoli 2 e 4 della Legge del 23 dicembre 1869, n. 5395, per la emissione dei Buoni del Tesoro e per la riscossione della tassa sul macinato, e con l'altra Legge del 31 marzo 1870, n. 5592, rispetto alle somme da prelevare sui capitoli 61, 80A, 92, 106 e 118 del bilancio passivo delle Finanze presentato al Parlamento il 7 dello stesso mese".
L. 30 maggio 1870. n. 5666
2La L. 30 maggio 1870. n. 5666 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "a tutto giugno sono continuate al Ministro delle Finanze le facolta' che gli furono conferite con gli articoli 2 e 4 della Legge del 23 dicembre 1869, numero 5395, per la emissione dei Buoni del Tesoro e per la riscossione della tassa sul macinato; e con l'altra Legge del 31 marzo 1870, numero 5592, rispetto alle somme da prelevare sui capitoli 64, 80ª, 92, 106 e 118 del bilancio passivo delle Finanze, presentato al Parlamento il 7 dello stesso mese".
Testo in vigore dal 15 giugno 1870 al 16 dicembre 2009
