Art. 3 (Atto di transazione)
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[1]Il regio Governo si riserva il diritto di fare alla Societa', in qualunque tempo e dietro preavviso di un mese soltanto, restituzione in tutto od in parte dell'ammontare del capitale rappresentante la deficienza nel valore degli approvvigionamenti, aumentato della somma degli interessi per il periodo di tempo dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre 1890.
[2]Nel caso di parziale restituzione, dovra' corrispondentemente e proporzionalmente essere diminuita la cifra degli interessi da pagarsi alla Societa'.
Testo in vigore dal 28 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
