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E' data facolta' al Governo del Re di stabilire gli accordi con le Societa' italiane per le strade ferrate del Mediterraneo e Meridionali, per la conversione delle annualita' complementari ancora dovute dal Tesoro ai termini dell'art. 9 delle convenzioni in data 20 e 21 giugno 1888, approvata dalla legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª), in annualita' a piu' lungo periodo, da pagarsi rispettivamente al 1° luglio degli anni da quello della conversione al 1896.
Testo in vigore dal 28 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
