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E' data facolta' al Governo del Re di stabilire gli accordi con le Societa' italiane per le strade ferrate del Mediterraneo e Meridionali, per la conversione delle annualita' complementari ancora dovute dal Tesoro ai termini dell'art. 9 delle convenzioni in data 20 e 21 giugno 1888, approvata dalla legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª), in annualita' a piu' lungo periodo, da pagarsi rispettivamente al 1° luglio degli anni da quello della conversione al 1896.

Testo in vigore dal 28 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-22;347~art5 · fonte del testo

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