Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1879
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1879 al 16 dicembre 2009. 959 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Atto di transazione.
tolto: Nell'uffizio della Regia Avvocatura erariale in Napoli, sedente nell'edifizio di San Giacomo. Da una parte Il cavaliere Enrico Loasses, Regio avvocato erariale nel nome e parte dell'Amministrazione generale delle Regie poste, E dall'altra Il signor Saverio Bruno del fu Giuseppe, nella qualita' di stralciario dell'Impresa dell'appalto generale dei rilievi dei cavalli, messaggerie e procacci nelle provincie napoletane dal 1861 al 1865, giusta gli atti del giudizio iniziato nel 20 dicembre 1865 e 12 aprile 1872, e proseguito colle sentenze del 22 dicembre 1873, 13 marzo 1874 e 4 agosto 1876, nonche' in forza dell'atto autentico del 14 febbraio 1876 per notar Cozzolino di Napoli. Le suddette parti hanno preliminarmente dichiarato i seguenti
tolto: Fatti:
tolto: Con istrumento del 24 aprile 1861 i signori commendatore Francesco De Chiara, marchese Francesco Targiani e Francesco Ferace presero dall'Amministrazione delle poste in Napoli l'appalto generale dei rilievi dei cavalli, delle messaggerie e dei procacci per tutte le provincie napoletane. L'Impresa faceva proprio il lucro dei posti nelle messaggerie, e dei trasporti sui procacci, e mediante un'annua sovvenzione governativa di lire 988,082 50 si obbligava a tal servizio, e del pari al trasporto gratuito della corrispondenza privata ed ufficiale, come pure del denaro erariale. Il contratto era obbligatorio per la durata di quattro anni dal 1° gennaio 1861 al 30 aprile 1865. Coll'articolo 78 del contratto, pei casi e colle forme ivi determinate e mediante interpellanze e preavvisi di quattro mesi, si faceva facolta' all'Amministrazione di scioglierlo senza corrisponsione d'indennizzo. Con atto del 12 gennaio 1862 l'Amministrazione ne intimo' agli appaltatori lo scioglimento in forza del detto articolo. Di risposta costoro con atto del 29 gennaio detto si protestarono contro quella misura, che definirono illegale, riservandosi le loro ragioni sia per l'indennizzo dei danni che andarono a soffrire e degli utili che avrebbero perduti, e sia per rimborsi di multe inflitte insussistentemente e di prezzo di servizi aggiunti oltre i convenuti. A risolvere questi reclami e proteste, trovati fin d'allora piu' o meno giusti, fu creata nel 22 aprile 1862 un'apposita Commissione, che, per altro, non ebbe mai a riunirsi a causa di circostanze personali dei suoi componenti. Il defunto cavaliere Giuseppe del fu Saverio Bruno fu dichiarato socio stralciario dell'Impresa. Al medesimo successe nello stralcio il suo figlio ed erede costituito signor Saverio del fu Giuseppe Bruno mediante atto del 14 febbraio 1876 (registrato in Napoli, 2° uffizio, 17 marzo 1876, modello 2, foglio 105, esatto lire 1 20, Minotti), e cogli stessi poteri e facolta' del padre. Con citazione del 20 dicembre 1865 il primo stralciario cito' nella suddetta assunta sua qualita' la Direzione compartimentale delle poste presso il Tribunale di commercio per le condanne come nell'atto protestativo del 29 gennaio 1862. Quella citazione cadde in perenzione e venne riprodotta nel di' 12 aprile 1872. Nel giudizio fu eccepita dalla Amministrazione l'incompetenza del foro commerciale, accolta con due sentenze 2 dicembre 1873 del Tribunale e 13 marzo 1874 della Corte. L'attore al 5 giugno 1874 riprodusse la causa presso il Tribunale civile competente. Dopo istruzione ordinata, il Tribunale al 4 agosto 1876 decise la causa; ed il giudizio riusci' sfavorevole all'Amministrazione nel merito come nelle parti definitive. Iniziate trattative di bonario accomodamento e transazione lo stralciario limito' e fisso' le sue domande primitive a lire 979,042 e 67 centesimi, cosi' composte: 1° Per le multe indebitamente inflitte, per i servizi maggiori oltre i convenuti, pel trasporto dei carabinieri a sicurezza delle corrispondenze, per prolungamenti di linee, per remore ordinate delle partenze dei procacci, per furti di cavalli dai briganti, pei trasporti straordinari in franchigia, pel maggiore utile perduto nel primo anno di esercizio colla poca sicurezza pubblica, ed infine per gl'interessi sulle somme da restituirsi a titolo di rimborsi nel totale di..........L. 360,838 52 2° L'indennizzo dello scioglimento, ed in cio' si prese a calcolo il solo utile dei posti nelle messaggerie e dei trasporti sui procacci, che si sarebbe avuto durante il resto dello appalto. Nel primo quadrimestre dei posti aumentati a 163 la settimana, l'introito dei passeggieri fu di lire 133,182 04, e quello dei trasporti di lire 25,331 83. Pel resto dello appalto tale introito sarebbe asceso a lire 1,236,408 e 93 centesimi. L'impresa come indennizzo ne dimandava la meta' in.......... L. 618,204 15 ------------ - L. 979,042 67 Essa col limitarsi al solo utile privato dei trasporti, ed escluderne la sovvenzione governativa, nonche' col richiedere semplicemente la meta' dell'utile dei trasporti e non la totalita', credeva di avere gia' presentato all'Amministrazione l'aliquo dato e l'aliquo retento di un'utile transazione. Dopo pareri emessi sulla convenienza ed utilita' per l'Amministrazione di transigersi, e di non proseguire il giudizio, e dopo lunghe trattative si e' convenuto e stabilito: 1° di ridursi la prima partita da lire 360,924 93 a sole lire centoquarantanovemila duecentosettantanove e centesimi sessanta....................... L. 149,279 60 2° di non computarsi l'indennizzo sulla meta' del lucro dei passeggieri e trasporti in lire 618,204 46, come pretendeva l'Impresa; di non darsi neppur l'utile diretto di un quadrimestre, il quale, tra rata di sovvenzione governativa pel quadrimestre in lire 328,000 e tra rata di utili delle messaggerie e procacci in lire 158,513 87, giusta i deconti dell'appalto, avrebbe presentata la cifra di lire 486,513 87; ma invece di darsi il 9 per 100 come utile presunto ai termini di legge sulla sovvenzione governativa, coacervata dell'intero resto dell'appalto in lire 2,914,855, e quindi lire duecentosessantaduemila trecentotrentasei e centesimi novantacinque.............. L. 262,336 95 ------------ - In uno quindi lire quattrocentoundicimila seicentosedici e centesimi cinquantacinque............. L. 411,616 55 In conseguenza dei fatti suddetti, e dietro superiore autorizzazione, si e' convenuto quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Quanto e' stato detto nella precedente enunciativa forma parte integrante della presente pattuizione.aggiunto: Allegato-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1879-04-06;4827~art1 · fonte del testo
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