Art. 4
[1]Le somme che per effetto del succitato atto di transazione fossero a ricuperarsi dalla Societa' Vitali, Charles, Picard e Compagni, saranno introitate al capitolo 58, gia' iscritto per memoria nello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1878.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1877.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]F. Perez.
Testo vigente dal 4 gennaio 1878
