Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' convalidato il decreto Reale indicato nella unita tabella H, col quale, durante l'esercizio 1901-902, venne autorizzato un prelevamento dal Fondo per le spese ferroviarie, di cui alle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 giugno 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Di Broglio.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 26 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
