Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1](Legge 22 luglio 1894, n. 339, articoli 2 e 12 - Legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato L, articoli 1, 3, 5 e 6 - Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 1 - Legge 21 dicembre 1903, n. 483, articoli 1 e 2).
[2]Le rendite del consolidato 4.50 per cento netto, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, pertinenti alle pubbliche istituzioni di beneficenza, per effetto delle leggi 22 luglio 1894, n. 339, e 21 dicembre 1903, n. 483, rimangono inscritte nel Gran Libro sotto la denominazione: «Antiche rendite consolidate nominative 4.50 netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza».
[3]Le rendite stesse, salvo il caso della fusione di due o piu' enti intestatari delle medesime o di cessione ad altro ente di identica natura, saranno soggette di pieno diritto alla conversione pura e semplice nel consolidato 3.50 per cento creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, per effetto di qualsiasi operazione, per la quale debbano essere trasferite ad intestatari diversi, ovvero tramutate al portatore.
Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008
