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[2]Nel Gran Libro del Debito pubblico sono iscritte le rendite dei seguenti debiti consolidati:
- a)consolidato fruttante l'interesse annuo, fino al 1° gennaio 1912, in ragione di L. 3.75 per cento, e, successivamente, in ragione di L. 3.50 per cento, esente da ogni imposta presente e futura.
[3]La rendita di questo consolidato non sara' convertibile in altra a minor interesse fino a tutto l'anno 1920;
- b)consolidato fruttante l'interesse annuo di L. 3.50 per cento, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, non soggetto a conversione a tutto il 30 giugno 1916, e le cui emissioni cessarono per effetto della legge 24 dicembre 1908, n. 731;
- c)consolidato fruttante l'interesse annuo di L. 3 per cento lordo.
Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008
