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[1]Le iscrizioni di rendita nominativa sono soggette ad opposizione nei casi:

[2]1° di perdita o smarrimento del certificato di iscrizione, denunziati dal titolare o dal suo rappresentante o avente causa;

[3]2° di controversia sul diritto a succedere;

[4]3° di fallimento del titolare;

[5]4° di esecuzione per effetto della ipoteca.

[6]All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa; e, negli ultimi tre casi, le opposizioni non avranno effetto alcuno presso l'Amministrazione, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziario, e notificate direttamente al direttore generale dell'Amministrazione stessa.

Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art47 · fonte del testo

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