Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le rendite iscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica necessita', venire assoggettate a veruna speciale imposta, e il loro pagamento non potra' mai in nessun tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica necessita', venir diminuito o ritardato.
Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008
