Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 settembre 1957 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 12 agosto 1957, n. 752.
Abrogato dal 14 settembre 1957
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Articolo abrogato dalla l. 12 agosto 1957, n. 752.
Abrogato dal 14 settembre 1957
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1917 al 14 settembre 1957. 108 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando si tratti di rendite nominative o miste, il cui valore nominale non sia superiore a L. 5000, in luogo del titolo legale a possedere, quale e' richiesto dai precedenti articoli 25 e 26, e' ammessa la prova diretta della successione, col deposito presso l'Amministrazione del debito pubblico dell'atto di morte, del testamento, se esista, e di un atto giudiziale o notarile di notorieta', nella forma che sara' stabilita dal regolamento.
tolto: In ogni caso pero', quando sull'operazione richiesta sorga un dubbio che l'Amministrazione del debito pubblico non creda di poter essa risolvere, dovra' il richiedente fornire la prova della successione nella forma indicata dagli articoli 25 e 26.aggiunto: Testo unico-art. 27
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1957, N. 752
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art27 · fonte del testo
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