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[1]In ogni Comune in cui si costruiscono case popolari, sara' costituito, a cura del sindaco, un Comitato locale per le case popolari o economiche.

[2]Costituito il Comitato locale, il sindaco ne dara' partecipazione al prefetto della Provincia, indicando i singoli membri che lo compongono e da chi eletti, e altresi' chi e' stato eletto presidente.

[3]Il prefetto ne dara' comunicazione al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, sentita la Commissione centrale, provvedera' all'annunzio da dare nella Gazzetta ufficiale del Regno, e da questo annunzio la corrispondenza del Comitato locale con le autorita' e coi privati, sottoscritta dal presidente o vice presidente, godra' della franchigia postale.

[4]Le carte e gli atti relativi al Comitato locale per le case popolari sono custoditi nell'archivio comunale, ed il Comune dara' al Comitato l'uso di un locale per le sue adunanze.

[5]Le norme per la costituzione e per il funzionamento dei Comitati locali saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della legge.

Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art31 · fonte del testo

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