Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 24 della legge 1° maggio 1903, n. 254).

[2]Quando piu' eredi siano chiamati alla successione, la casa popolare sara' assegnata a quello fra i chiamati che offrira' il pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri.

[3]Se due o piu' fra essi facciano tale offerta, si procedera', dinanzi al pretore, all'estrazione a sorte, per stabilire chi debba essere preferito.

Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art27 · fonte del testo

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