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[1](Art. 21, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]Le disposizioni degli articoli 2 e 17 della presente legge e quella dell'art. 22 entreranno in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno del R. decreto col quale saranno approvate le conseguenti modificazioni dello statuto e del regolamento della Cassa.
[3]A tutti i conti individuali aperti dalla Cassa nazionale di previdenza, dalla sua istituzione fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno sostituiti nuovi conti, conformi alle disposizioni di essa, entro il termine e nel modo che saranno determinati con regolamento della Cassa da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.
[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta':
[5]Il ministro di agricoltura, industria e commercio F. COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935
