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[1](Art. 5, legge (T. U.) 28 luglio 1901, n. 387).

[2]Scaduto il termine fissato nell'art. 3 della legge 1° luglio 1905, n. 293, sara' provveduto alla valutazione della rendita nella quale fu investita la somma versata dagli Istituti di emissione alla Cassa dei depositi e prestiti, a' termini dell'art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 322, e in base ai risultati effettivi della prescrizione dei biglietti, di cui all'art. 3 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, sara' assegnata alla Cassa nazionale di previdenza la meta' della somma accertata dei biglietti prescritti e saranno restituite agli Istituti di emissione le somme a ciascuno di essi spettanti.

[3]Nell'assegnazione della somma spettante alla Cassa nazionale di previdenza, sara' tenuto conto della differenza, a danno o a vantaggio, che risultera' dalla valutazione o dal prezzo di vendita della rendita in confronto col prezzo di acquisto.

Testo in vigore dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art35 · fonte del testo

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